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Un mese di tempo per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate: ecco cosa bisogna sapere

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Un mese di tempo per inoltrare l’istanza telematica atta a ottenere il credito d’imposta per le spese relative a sanificazione e Dpi, sostenute tra giugno e agosto 2021. Senza però la possibilità (nemmeno parziale) di cedere il credito ad altri soggetti come invece è stato possibile nei precedenti, analoghi provvedimenti.
Scadenza per l’istanza giovedì 4 novembre, mentre gli importi reali saranno resi noti dall’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre. Il credito, infatti, è sì pari al 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60 mila euro a beneficiario. Il fondo complessivo
per sanificazione e Dpi, però, ammonta a solo 200 milioni e quindi gli importi effettivi (e dunque le percentuali) dovranno tenere forzatamente conto delle risorse disponibili. 

Cosa riguarda il credito d’imposta

Inviata l’istanza telematica su sanificazione e Dpi all’Agenzia delle entrate secondo i criteri e le modalità previste dall’apposito provvedimento del Fisco (nr. 191910 del 15 luglio 2021), arriva il via libera sul cassetto fiscale del richiedente. Quest’ultimo soggetto può, quindi, procedere a compensare i primi importi.
Le spese ammissibili al credito d’imposta sono:
 sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale,
nonché degli strumenti utilizzati in tale ambito;
 somministrazione di tamponi a coloro che lavorano nell’ambito in queste attività;
 acquisto di Dpi conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE (es: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
 acquisto di altri Dpi conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE, incluse le eventuali spese di installazione (es: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti);
 acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, incluse le spese di installazione (es: barriere e pannelli protettivi).

A chi spetta il credito d’imposta

L’agevolazione spetta a:
 esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
 enti non commerciali, compresi Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti;
 strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a certe condizioni).
I beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi o se in compensazione tramite modello F24. Al momento, però, la PA non ha ancora reso note le specifiche necessarie al procedimento, ossia i termini per l’utilizzo del credito in compensazione ed i codice tributo