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DSVC, videoterminalisti rimborsati per l’acquisto – la circolare Inail

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La circolare dell’INAIL n. 11 del 24 marzo 2023 ha disposto che, nel caso la visita oftalmologica ne prescriva l’uso, il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori addetti videoterminali i dispositivi speciali di correzione visiva (DSVC) a proprie spese.

Ai sensi dell’articolo 176 del Testo Unico, lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

In caso l’esito imponga l’uso del DSVC, il lavoratore, previo specifica comunicazione dal datore di lavoro, può acquistare, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere successivamente al relativo collaudo.

DVSC, come richiedere il rimborso al datore di lavoro

Dopo la notifica del medico competente, il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro, il DVSC prescritto, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione. 

Ai fini del rimborso della spesa effettuata (max 150 euro), il lavoratore presenta alla struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dal medico. 

La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.