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Le modifiche apportate dalla legge 120/2020, riguardanti le ispezioni aziendali, permetteranno ai lavoratori di essere tutelati più rapidamente ed efficientemente secondo i risultati diffusi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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Cos’è il potere di disposizione?

Il potere di disposizione consiste nella facoltà attribuita esclusivamente al personale ispettivo dell’INL di impartire, a carico del datore di lavoro ispezionato, un adempimento immediatamente esecutivo reso obbligatorio in forma generica dalla legge ma i cui contenuti vengono declinati, di volta in volta, in modo specifico nel provvedimento.


In pratica si tratta di un provvedimento, elaborato in forma scritta dal personale che effettua le ispezioni, col quale si “ordina” al datore di lavoro di eliminare determinate irregolarità entro un certo lasso temporale (di solito trenta giorni, fatte salve eventuali
necessità ampliative da valutare di volta in volta in ragione della natura della violazione accertata) pena l’applicazione, in caso di inottemperanza, di una sanzione.

In cosa consistono le modifiche?

Allo scopo di rendere più efficace il provvedimento, il Legislatore ha riscritto completamente l’art. 14, del D.Lgs. n. 124/2004 estendendone il possibile impiego a tutti i casi in cui le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non comportino già
l’applicazione di una sanzione amministrativa o penale (cfr. art. 12-bis, co. 3, lett. b), Legge n. 120/2020).

Di fatto, col “nuovo” provvedimento di disposizione, da un lato è stata semplificata l’attività relativa alle ispezioni e, dall’altro, si è resa più agevole la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro delle inosservanze in materia di lavoro e legislazione sociale, con conseguente apprezzabile incremento della tutela sostanziale a favore dei lavoratori.

Conseguenza della mancata ottemperanza della disposizione

Con la riforma il Legislatore ha approfittato per chiarire, adesso in maniera esplicita, che la mancata ottemperanza della disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro e che, in tal caso, non trova applicazione
la procedura premiale della diffida prevista dall’art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 124/2004.